N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell’ articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R 1 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
R 2 Rigenerazione/recupero di solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni
di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche)
R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R 8 Recupero dei prodotti che provengono dai catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei unti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)