Oneri del produttore

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IN SINTESI

IL PRODUTTORE DI RIFIUTI

 

(Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

 

ONERI DEL PRODUTTORE (Art 188) consegnare i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato

 

TEMPI PER SMALTIMENTO il produttore può scegliere una di queste modalità (Art. 183)

-  ogni 3 mesi

-  quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi

-  allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno

 

FORMULARIO (Art 193) sono responsabili della compilazione: produttore e trasportatore

Il Formulario è un documento numerato e VIDIMATO, da compilarsi in ogni sua parte.

 

REGISTRI DI CARICO/SCARICO (Art 190)

Obbligo di tenuta per chi è obbligato a presentare MUD

Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione.

I registri sono VIDIMATI con pagine numerate.

 

DEPOSITO TEMPORANEO i rifiuti stoccati devono (Art. 183):

-  essere divisi per categorie omogenee di rifiuti

-  i rifiuti pericolosi devono rispettare le norme d’imballaggio e etichettatura (CLP)

-  non devono contenere PCB e policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli >2,5 ppm e policlorobifenile e policlorotrifenili > 25 ppm

 

MUD (Art 189)

Deve essere presentato, da chi produce rifiuti pericolosi e da chi ha più di 10 dipendenti entro il 30 aprile di ogni anno alla CCIAA dove è presente l’unità locale produttrice di rifiuti.

 

SANZIONI (Art. 258) per mancata compilazione o inesatta/incompleta compilazione

MUD sanzione amministrativa

REGISTRTI CARICO/SCARICO sanzione amministrativa per ogni errore

FORMULARI sanzione amministrativa e PENALE per i soli rifiuti pericolosi per ogni errore

 

Indice

DEFINIZIONI 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PRODUTTORE 

DEPOSITO TEMPORANEO i rifiuti (Art. 183)

TEMPI PER SMALTIMENTO

produttore può scegliere una di queste modalità (Art. 183) 

ONERI DEL PRODUTTORE (Art 188) 

FORMULARIO (Art 193) 

REGISTRI DI CARICO/SCARICO (Art 190) 

DIVIETO DI MISCELAZIONE (Art 187) 

MUD (Art 189)

SANZIONI (Art. 256) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

SANZIONI (Art. 258) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

 

IL PRODUTTORE DI RIFIUTI

(Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 e smi)

 

DEFINIZIONI

RIFIUTO (Art. 183) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

PRODUTTORE (Art. 183) il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PRODUTTORE

DEPOSITO TEMPORANEO i rifiuti (Art. 183):

1. non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm)

2. deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

3. per i rifiuti pericolosi, il deposito deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute (CLP)

 

TEMPI PER SMALTIMENTO

produttore può scegliere una di queste modalità (Art. 183)

1. TEMPORALE con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito

2. A VOLUME quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui 10 metri cubi di rifiuti pericolosi

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi il quantitativo di rifiuti sopra riportato, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

 

ONERI DEL PRODUTTORE (Art 188)

1. consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato (ne deriva l’obbligo di verifica delle autorizzazioni del fornitore trasportatore/destinatario/intermediario, mediante archiviazione di copia delle autorizzazioni in apposito archivio aziendale);

2. responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti che è assolta con:

     -  conferimento rifiuti a servizio pubblico di raccolta

     -  ricevimento della quarta copia formulario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore(*), elevato a 6 mesi per spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

     -  per rifiuti avviati alle operazioni D13, D14, D15 la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12

(*) Se alla scadenza dei tre mesi non avesse ricevuto la IV copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, il produttore non è responsabile del corretto recupero o smaltimento dei rifiuti se provvede a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario

 

FORMULARIO (Art 193)

Della compilazione è responsabile il produttore ed il trasportatore

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia (CLP e ADR)

Relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria

 

REGISTRI DI CARICO/SCARICO (Art 190)

I soggetti che devono presentare il MUD hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto (MUD).

Le annotazioni devono essere effettuate per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione.

I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

I registri sono numerati, VIDIMATI e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti

 

DIVIETO DI MISCELAZIONE (Art 187)

È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

 

MUD (Art 189)

Deve essere presentato, entro il 30 aprile di ogni anno alla CCIAA dove è presente l’unità locale produttrice di rifiuti, da chi produce rifiuti pericolosi e/o da chi ha più di 10 dipendenti.

In dettaglio devono presentare il MUD:

1. produttori di rifiuti pericolosi

2. Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti

  - da lavorazioni industriali (c);

  - da lavorazioni artigianali